Il rispetto dei principi e delle regole costitutive del diritto internazionale e delle norme del diritto dell’Unione Europea vigenti in materia di migrazione hanno assunto ed assumono un rilievo fondamentale nel disegnare gli obblighi degli Stati Membri, compresa l’Italia, nell’assicurare la protezione internazionale.
Protezione internazionale
Nel diritto internazionale, per rifugiato si intende colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.
Protezione sussidiaria
Nel caso in cui non ci fossero gli estremi per riconoscere lo status di rifugiato ad una persona, può essere previsto il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria: questo status è riconosciuto dallo Stato italiano -così come da altri Stati- alla persona che non possieda i requisiti per essere riconosciuta come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine (o nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, non potendo o volendo avvalersi della protezione del suo Paese.
Protezione umanitaria
Una terza forma di protezione è quella riconosciuta alla persona alla quale venga negata la protezione internazionale, perché non in possesso dei requisiti previsti, ma verso la quale si ritengano possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario. Tale protezione è concessa a seguito di una valutazione compiuta alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali -in particolare la Convenzione Europea dei Diritti Umani- circa le conseguenze che subirebbe la persona nel caso di un rimpatrio.